Nelle scorse settimane la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di segnalazione illegittima alla Centrale Rischi, apportando un giudizio particolarmente interessante, che val la pena approfondire.
Il caso è sorto quando una società ha convenuto in giudizio la propria banca, domandando il risarcimento dei danni per l’errata segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi.
Il tribunale di primo grado aveva tuttavia respinto la domanda della società, perché ai fini della segnalazione era sufficiente l’apposizione a sofferenza di uno specifico rapporto di credito tra banca e cliente.
Non vi era dunque stata una violazione dei principi di correttezza e di buona fede, perché:
- la segnalazione era avvenuta oltre un anno dopo l’invio del sollecito di pagamento da parte della banca
- non aveva alcun rilievo il fatto che il ritardo fosse dovuto a contestazioni mosse dal cliente sulla debenza da parte sua del credito residuo.
La società aveva a sua volta proposto appello, e la Corte di seconde cure aveva disposto la compensazione delle spese di primo grado, confermando il resto della sentenza di primo grado.
Veniva ritenuta illegittima la segnalazione della banca in difetto dell’accertamento del fatto che la società debitrice versasse in una difficile situazione economica.
Veniva così confermata la decisione di primo grado sulla non riconducibilità delle segnalazioni al fatto della banca, e il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che il danno – conseguenza dovesse essere allegato e provato dalla richiedente e non potesse essere desunto solo dall’avvenuta indebita segnalazione.
La Cassazione
La vicenda giunge così in Cassazione, con gli Ermellini che hanno escluso il risarcimento del danno in re ipsa come richiesto dalla ricorrente.
La Corte di Cassazione ha affermato nello specifico che “il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre «danno conseguenza», alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n.26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”.
Quanto sostenuto poi dalla società ricorrente sul fatto che il danno all’immagine alla reputazione potesse essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., non ha fondamento – proseguono i giudici – se la stessa s’è limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare quale sia l’effettiva lesione all’immagine patita.
In altri termini, i giudici escludono il risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla CR, perché non è possibile allegare un danno generico e astratto, senza che sia specificabile l’effettiva lesione all’immagine patita.
L’illegittima segnalazione rappresenta solo la causa petendi della domanda risarcitoria, che dovrà poi essere sostenuta con mezzi di prova concreti.