I debiti con il Fisco? Possono essere cancellati se l’Agenzia delle Entrate la Riscossione non ha una copia dell’atto notificato con cui può dimostrare di aver – appunto – notificato correttamente la cartella esattoriale.
In questo caso, infatti, il debito va annullato, come precisato dalla recente sentenza n. 143/02/2018 della Commissione tributaria provincia di Reggio Emilia, che ha confermato come l’onere della prova ricada sul Fisco, e non sul contribuente.
La sentenza ha chiarito infatti che “permane in capo ad Equitalia l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo (…) potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento”.
La pronuncia aggiunge poi che “se ora si fa applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne la fondatezza delle doglianze del Ricorrente posto che l’Agenzia non ha fornito la prova di aver notificato le cartelle che assume essere ricomprese nell’estratto di ruolo impugnato non avendo prodotto in giudizio copia delle cartelle stesse (…)”.
Sullo stesso punto i giudici hanno rammentato come costituisca “precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato (…)”.
Conservazione obbligatoria
Insomma, traendo le fila della pronuncia della Commissione, il concessionario che si occupa della riscossione deve sempre conservare una copia delle cartelle esattoriali e delle prove di notifica delle predette cartelle.
Nel caso in cui tali prove non siano disponibili, il giudice può annullare gli atti esattoriali: in molti casi, tale annullamento comporta anche l’annullamento del debito, che dunque non potrà più essere domandato al contribuente, considerato che il concessionario è tenuto al rispetto dei termini di legge per la notifica.
