Avete contratto debiti fiscali e temete che l’agente per la riscossione possa iscrivere pegno sui vostri beni personali? Ebbene, il timore non è del tutto infondato, essendo il pignoramento il primo atto esecutivo che l’ente avvia (previa comunicazione), ma è utile rammentare come non tutti i beni possano essere oggetto di pignoramento. Ma quali sono i limiti alla pignorabilità?
Gli immobili
In primo piano ci sono alcune proprietà immobiliari. L’agente per la riscossione non può infatti aggredire proprietà immobiliari se i debiti sono inferiori a 20 mila euro. Inoltre, non si può pignorare la casa se il debito è inferiore a 120 mila euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia, ma non si può pignorare la casa (anche se il debito supera i 120 mila uro) nel caso in cui si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, a patto che sia un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso.
Stipendio e pensione
Alcuni importanti limiti riguardano gli stipendi e le pensioni. In particolare, non possono essere pignorati in banca l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata: in ogni caso, il pignoramento presso il datore di lavoro o presso l’ente di previdenza non può essere superiore al quinto dello stipendio, o al quinto sul valore netto minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale nel caso di pignoramento della pensione.
Altri beni non pignorabili
Nutrito è inoltre l’elenco dei beni che non sono pignorabili, a meno che non si tratti di prodotti che hanno un significativo pregio artistico o di antiquariato. Si tratta di tutti quei beni di corrente utilizzo domestico, come gli elettrodomestici, i letti, i tavoli, gli armadi, e così via: beni che evidentemente sono ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della propria famiglia, conviventi.
Sono inoltre impignorabili le polizze vita, mentre il fermo auto è legittimo solo se il veicolo non è funzionale all’attività di lavoro, e il contribuente è un imprenditore o un professionista.
Cointestazioni
Infine, ricordiamo come i beni cointestati siano pignorabili fino al limite del 50%. in caso di proprietà immobiliare, il Fisco potrebbe sottoporre ad esecuzione forzata solamente per il 50% della proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene verrà venduto per intero, e metà del ricavato sarà restituita al cointestatario non debitore.