Nel caso in cui il debitore ritenga che la richiesta contenuta nella cartella / avviso di pagamento dell’Agenzia delle Entrate non sia dovuta, è possibile richiedere all’ente per la riscossione la sospensione dei pagamenti, utile per poter evitare di provvedere a versamenti non dovuti nelle more che l’istituto sia in grado di verificare la propria effettiva situazione.
Quando richiedere la sospensione
La sospensione della riscossione può essere richiesto nel caso in cui le somme richieste dall’ente creditore siano state interessate da un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, o ancora nei casi di provvedimento di sgravio emesso dal creditore, prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, o ulteriormente sospensione amministrativa o giudiziale (dell’ente creditore) o sentenza che abbia annullato in parte o in tutto la pretesa dell’ente creditore.
Come richiedere la sospensione
Per poter richiedere la sospensione dei pagamenti è sufficiente compilare l’apposito modulo che si trova online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, o negli sportelli dell’ente, e spiegare i motivi per cui non ritenete di dover pagare. Alla richiesta occorrerà allegare un documento di riconoscimento e ogni documento utile in proprio possesso (si pensi alla ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto).
Entro quanto inviare la richiesta
La richiesta di sospensione deve essere inviata entro e non oltre 60 giorni dal momento in cui l’Agenzia ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.
Cosa succede una volta inviata la richiesta
Una volta inviata la richiesta di sospensione, l’Agenzia delle Entrate la trasmetterà all’ente creditore e, in attesa di risposta, sospenderà le procedure di riscossione. Se l’ente non ritiene la documentazione idonea a dimostrare che il pagamento non sia dovuto, la richiesta verrà respinta. In assenza di riscontro dell’ente entro 220 giorni, la legge prevede in alcuni casi che il debito venga annullato.