Con il decreto legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018, è diventato realtà lo stralcio cartelle esattoriali fino a 1.000 euro.
Come funziona lo Stralcio cartelle esattoriale fino a 1.000 euro
La legge è molto semplice, prevedendo l’annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a 1.000 euro, calcolato al 24 ottobre 2018, ovvero alla data di entrata in vigore della legge.

In altri termini, il contribuente non dovrà far nulla, considerato che il procedimento è completamente automatico.
Si tenga tuttavia conto che il limite dei 1.000 euro tiene conto non solamente del capitale, quanto anche degli interessi per la ritarata iscrizione a ruolo, e le sanzioni.
Detto ciò, condividiamo anche che una volta che l’annullamento è stato effettuato (alla data del 31 dicembre 2018), il contribuente interessato potrà verificare l’estinzione del debito anche mediante il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verificando la propria posizione debitoria.
Le eccezioni
Non mancano, comunque, le eccezioni.
In particolar modo, la legge precisa come lo stralcio fino a 1.000 euro non si applichi ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, e ancora ai debiti che derivano dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE, o da condanne pronunciate dalle Corte dei conti, o infine a multe, ammende, sanzioni dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Prima del 24 ottobre
E le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018?
La legge precisa che tali somme si intendono definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo tale data sono imputati ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento e, successivamente, ai debiti scaduti e in scadenza.
Naturalmente, se il contribuente non ha più debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre verranno rimborsati al contribuente.
