La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114/2018, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 57, co. 1, del dpr 29 settembre 1973 n. 602, concernente “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, così come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme di “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”.
La norma in esame stabilisce infatti che non sono ammesse “a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
Di qui, la richiesta di chiarimenti di costituzionalità della norma, nella parte in cui si prevede l’inammissibilità di queste opposizioni, che rischierebbe dunque di condurre il contribuente in una situazione tale per cui subirebbe in ogni caso l’esecuzione, ancorché ingiusta, con la sola possibilità di presentare una richiesta di rimborso ex post di quanto ingiustamente precetto dall’agente per la riscossione.
Una tesi che, avanzata dai giudici rimettenti del Tribunale di Trieste, è stata accolta dalla Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, co. 1, lettera a), sopra riportato, nella parte in cui non viene previsto che nelle controversie che riguardano gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (come il pignoramento) sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.
Ne consegue che il contribuente ha sempre diritto di opporsi all’esecuzione mediante citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. A quel punto il giudice, concorrendo gravi motivi, sospenderà su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. A norma dell’art. 615 cpc, quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione si propone con ricorso al giudice della stessa esecuzione, che fisserà con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.